Diffamazione tramite social network

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Ho litigato con una persona che credevo amica. Ieri mi sono accorto che ha pubblicato su Facebook delle frasi offensive rivolte a me. Non ha fatto il mio nome, ma il riferimento alla mia persona è evidente per tutta una serie di elementi che non lasciano spazio ad equivoci da parte di chi mi conosce, anche superficialmente. Desidero sapere cosa posso fare per tutelarmi. (W.B., Agrigento).

Il fatto commesso dall’ex amico sembra rientrare nella previsione dell’art. 595 del codice penale, relativo al reato di diffamazione. Si verifica questa ipotesi quando qualcuno, comunicando con più persone (quindi almeno due), offende l’onore e la reputazione di un’altra persona non presente. Quindi, perché ci sia diffamazione, occorre: 1) che la comunicazione sia condivisa con almeno due persone, anche in momenti diversi; 2) che la comunicazione offenda la reputazione di qualcuno, ossia la buona stima e la considerazione di cui gode nell’ambiente in cui vive; 3) che l’interessato non sia presente. Questo reato è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Questa pena può essere aumentata, perché è previsto dalla stessa norma, come aggravante, che l’offesa possa essere recata “col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.

Se si rimane vittima di diffamazione a mezzo Facebook, oppure tramite altri social (ad esempio Twitter o Instagram), bisogna innanzi tutto contattare l’amministrazione del social network per segnalare il post offensivo. Occorre poi sporgere querela nei confronti dell’autore del fatto entro tre mesi dalla pubblicazione. Se dal reato sono derivati danni, è possibile rivolgersi al giudice civile per chiederne il risarcimento. I danni, di cui naturalmente bisogna dimostrare sia l’esistenza che l’ammontare, possono essere sia materiali (si pensi all’imprenditore che, a seguito della diffamazione, perde delle importanti commesse) che morali (si pensi al caso di chi, per la mortificazione subita, cade in uno stato di depressione).

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