Uso dell’ascensore

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Nel condominio in cui abito è diventato praticamente impossibile utilizzare l’ascensore. Vi sono, infatti, diversi uffici e studi professionali, che comportano un andirivieni di utenti che lo utilizzano in continuazione. Come se non bastasse, la sera un nostro vicino, che tutti abbiamo individuato, lascia aperta la porta dell’ascensore al suo piano, in modo tale sda averlo a disposizione la mattina senza dover attendere. L’amministratore dice che non si può fare nulla: è così? (T.M., Agrigento).

Non è esattamente così. La norma alla quale fare riferimento è l’art. 1102 del codice civile, che così recita: <Uso della cosa comune – Ciascun partecipante puo’ servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto>. Pertanto, gli studi e gli uffici ben possono fare uso dell’ascensore come gli altri condomini, e irrilevante è la fastidiosa conseguenza che esso risulti spesso occupato dall’utenza. Nemmeno è previsto che gli immobili adibiti a uffici paghino quote maggiori proprio per l’uso più intenso dell’ascensore. Ovviamente i condomini possono stabilire diversamente, e disporre una diversa ripartizione della spesa, ma solo all’unanimità. In questo caso l’amministratore ha ragione, non si può in definitiva fare nulla. Diversa è l’ipotesi in cui un condomino, dolosamente, blocchi l’ascensore al suo piano. In tal caso l’amministratore dovrà intimare al condomino scorretto di cessare il suo comportamento; in mancanza, l’assemblea condominiale potrà deliberare di irrogare una sanzione a chi violi la legge o il regolamento di condominio. La sanzione sarà quindi comminata dall’amministratore. Un’altra via è quella giudiziaria: il condominio in persona dell’amministratore, o anche singoli condomini o un gruppo di essi, potranno

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