Violenza su donne e domestica. Dal Senato via libera definito alla nuova legge

316
(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

Il Senato ha approvato in via definitiva la nuova legge contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. Il voto è stato unanime così come era accaduto nel passaggio alla Camera a fine ottobre 2022. Le nuove norme si inseriscono in una serie di interventi che a partire dalla Convenzione di Istanbul del 2013 hanno cercato di porre un argine a un fenomeno drammatico le cui radici profonde, però, sono educative e culturali.

Le novità vanno soprattutto nel senso di anticipare la soglia della tutela penale, puntando sui cosiddetti “reati spia”, e di specializzare e velocizzare l’azione della magistratura, con tempi certi e stringenti. L’uso del braccialetto elettronico e la possibilità di praticare l’arresto in “flagranza differita” sono altri due elementi che caratterizzano la nuova legge, così come la fattispecie della “violenza assistita” – commessa cioè in presenza di minori – e la possibilità di “vigilanza dinamica”, vale a dire la sorveglianza svolta in forma mobile e continuativa da autopattuglie nei pressi dell’abitazione della vittima e dei luoghi frequentati dalla stessa.

L’articolo 1 estende l’ambito di applicazione dell’ammonimento da parte del questore, sia d’ufficio sia su richiesta della persona offesa, e gli obblighi informativi verso le vittime di violenza.
L’articolo 2 consente l’applicabilità delle misure di prevenzione anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che solitamente ricorrono nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica.
L’articolo 3 assicura

priorità assoluta alla trattazione dei processi per violenza, anche di quelli relativi ai reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di costrizione o induzione al matrimonio, di lesioni personali aggravate, di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, di interruzione di gravidanza non consensuale, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di stato di incapacità procurato mediante violenza.

L’articolo 4 prevede che nei procedimenti per i casi di violenza di genere e domestica sia assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.
L’articolo 5 introduce misure per favorire la specializzazione degli uffici delle procure in materia di violenza di genere e domestica e l’articolo 6 prevede iniziative formative per tutti gli operatori.
L’articolo 7 interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari e l’articolo 8 impone un monitoraggio sistematico sul rispetto dei tempi a livello di procure.
L’articolo 9

innalza le pene relative alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, attribuendo rilevanza penale anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice civile.

L’articolo 10 consente

l’arresto in flagranza differita, in presenza di documentazione video-fotografica o equivalente.

L’articolo 11 permette al pm di disporre

l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata ove non sia possibile per la situazione di urgenza attendere il provvedimento del giudice.

L’articolo 12 interviene in materia di misure cautelari e in particolare di

applicazione del braccialetto elettronico,

imponendo alla polizia giudiziaria il previo accertamento della fattibilità tecnica dell’utilizzo dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo e prevedendo l’applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione.
L’articolo 14 stabilisce l’obbligatorietà dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza di tutti i provvedimenti che riguardano l’autore del reato.
L’articolo 15 stabilisce che,

ai fini della sospensione condizionale della pena, non è sufficiente la mera partecipazione ai percorsi di recupero, ma occorre che tali percorsi siano superati con esito favorevole.

L’articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice come anticipo sull’importo integrale che le spetterà in via definitiva.

Stefano De Martis